LEGGI
VIGENTI
In
questa parte del sito si tratta un aspetto del problema che per la sua tecnicità
non si può pretendere di esaurire in pochi righi. Il tema, più diffusamente e
doviziosamente trattato in tutti i suoi aspetti formali è l'oggetto della tesi
di laurea dal titolo "Aspetti giuridici dei messaggi subliminali".
Questa tesi, che è all'origine di tutto il lavoro, è disponibile all'indirizzo
www.lyberner.com (o .it). Utilizzate il motore di ricerca con le parole
"SUBLIMINALE, GIURISPRUDENZA, LEGGI, ECC. ECC.". Dovreste poter
trovare il testo integrale sull'argomento. Ciò che leggerete in questa parte è
un estratto del suddetto lavoro. Ovviamente, benchè non sia stato oggetto di
una ricerca approfondita che ne aggiorni il contenuto in maniera radicale,
possiamo tranquillamnente affermare che nel panorama legislativo italiano non è
intercorsa nessuna novità di rilevo che stravolga la panoramica qui riportata.
Ciò che era valido per la mia tesi nel 1998 è valido tutt'ora. In caso
qualcuno ritrovi qualcosa di inesatto o di non sufficientemente chiarito può
tranquillamente comunicarmi l'informativa all'indirizzo che trova nei Crediti.
Iniziamo
la panoramica normativa con la descrizione delle principali fonti europee e
nazionali che trattano l’ambito delle tecniche subliminali. La
direttiva europea “Televisioni senza
frontiere”, recita:
Art.
10
1. La pubblicità televisiva deve essere chiaramente
riconoscibile come tale ed essere nettamente distinta dal resto del programma
con mezzi ottici e/o acustici.
2. Gli spot pubblicitari devono costituire eccezioni.
3.
La pubblicità non deve utilizzare tecniche subliminali.
4.
La pubblicità clandestina è vietata.
La
Legge Mammì, non più in vigore,
disponeva quanto segue:
Art.
15 comma 9
9. E’ vietata la trasmissione di messaggi cifrati o
di carattere subliminale.”
10.
E’ vietata la
trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico o morale
dei minori, che inducano scene di violenza gratuita o pornografiche, che
inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso,
religione o nazionalità.”
La
legge Maccanico sul riordino del
sistema radiotelevisivo che abroga la precedente legge Mammì e tuttora in
vigore, recita:
Art.
11
2.
E’ vietata la pubblicità
radiotelevisiva che proponga o evochi rappresentazioni discriminatorie, o
comunque offensive, delle differenze di sesso, di razza, di nazionalità, di
convinzioni religiose e ideali o induca comportamenti pericolosi per la salute,
la sicurezza e l’ambiente, o arrechi pregiudizio ai minorenni”
3.
La pubblicità radiotelevisiva
deve essere riconoscibile come tale e distinguersi con mezzi ottici o acustici
di evidente percezione. A tal fine la trasmissione della pubblicità deve essere
preceduta da u apposito annuncio che ne renda chiara la distinzione dal resto
della produzione e seguita da un altro annuncio di ripresa della produzione
stessa. I messaggi pubblicitari non possono, comunque, utilizzare lo stesso
contesto scenico delle produzioni né essere presentati da conduttori di
telegiornali o rubriche di attualità.
4. La
pubblicità radiotelevisiva non deve utilizzare messaggi cifrati, tecniche
subliminali o che modifichino il volume audio della diffusione.”
La direttiva europea ha tutti i vizi delle leggi da essa discendenti.
Risulta ambigua, priva di riferimenti tecnici e di organismi di controllo, non
rileva l’aspetto sanzionatorio, non chiarisce le responsabilità ove si
riscontri una violazione. Va però osservato che si tratta di una norma di
indirizzo che nelle intenzioni del Parlamento Europeo ha
il compito di sensibilizzare gli organismi legislativi nazionali.
L’attivazione di norme comunitarie, d’altra parte, nella grande maggioranza
dei casi pone degli indirizzi ai quali ogni realtà deve uniformarsi senza
snaturare le proprie Costituzioni. Il
nostro paese ha avuto, come si evidenzia nei frammenti normativi qui riportati
un atteggiamento confuso e altalenante. Ad un primo approccio che, pur
conservando alcuni tratti di inefficacia, era un passo (forse casuale) nella
direzione giusta, è seguita la Maccanico che ripristina un certa assonanza, per
l'aspetto repressivo, con la direttiva europea. Da rimarcare, però, che anche
qui si è avuto un piccolo passo nella giusta direzione. Si è passati da una
dimensione tecnica puramente visiva, ottica, alla considerazione dell’aspetto
audio. La comprensione nella normativa di possibili abusi a mezzo volume audio
è un passo in più delle leggi che l’hanno preceduta. Un
ulteriore osservazione va fatta a riguardo della parte riguardante le cosidette tecniche cifrate. A
tal proposito sarebbe stata molto utile una specificazione per il divieto a
riguardo. A parte la difficoltà di considerare cifrato un messaggio prospettato
mediante le tecniche subliminali (i messaggi cifrati non si presentano ipso
facto come messaggi nascosti, mentre i messaggi subliminali sì), sarebbe
particolarmente illuminante scoprire la ratio
di questo divieto, e se c’è stata una intenzione di integrare il divieto sul
subliminale con una ulteriore specificazione tecnica che, ammettimolo, non
crediamo nelle possibilità del Parlamento. In ogni caso restano gran parte
delle critiche mosse sia all’impostazione commerciale (totalmente ignorata) e
alle carenze strutturali che di fatto inficiano l’efficacia della legge. Passiamo ora all’esame delle tracce in altre norme che
regolamentano campi particolari. Riscontreremo come la disomogeneità e
il caos interpretativo, al pari del sonno della ragione abbiano generato dei
mostri. Questa
sezione è dedicata a tutti i provvedimenti attualmente in vigore che recano
disposizioni discendenti dall’art. 15 comma 9 della legge 233/90 (Mammì) e
della successiva Maccanico.
dlt
25/01/1992 n. 00000074
PUBBLICITÀ
Art.
4 Trasparenza della Pubblicità.
1.
la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare,
la pubblicità a mazze stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di
comunicazione al pubblico con, modalità grafiche di evidente percezione.
2.
I termini <<garanzia>>, <<garantito>> e simili possono
essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle
modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario
non consente di riportare integralmente tali precisazioni il riferimento
sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta, deve essere
integrato dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal
consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.
3.
È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
Il decreto attua la normativa europea contro la pubblicità ingannevole.
E’ il primo atto normativo che, ispirato dal political
correct deal europeo, pone al centro della tutela non le industrie
produttive ma il cittadino consumatore. Si tratta di una atto che arriva dopo un
vuoto durato diversi anni e che ha suscitato numerose critiche per l’approccio
tutelare nei confronti delle realtà produttive a discapito degli individui
consumatori. Diverse
critiche si possono muovere anche a questa impostazione. A prescindere dalla
erroneità della fonte, il Ministero delle poste e telecomunicazioni, si
dovrebbe spiegare che cosa sia un messaggio subliminale, sotto quali forme è
possibile trovarlo e perché lo si deve vietare, ricordando che l’art. 21
Cost. tutela ogni forma espressiva. Ultima , ma non l’ultima, ad ogni
proibizione si accompagnano, come già detto,
delle sanzioni. Nella lettera della legge non si trovano gli estremi per
provvedere, una volta attribuite le responsabilità del caso, alle punizioni,
sia economiche, sia penali.
dm
09/12/1993 n. 00000581 [MOD]
POSTE
E TELECOMUNICAZIONI
PUBBLICITA'
Art.
13. Norme in materia di comunicazioni promozionali.
1.
Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 10 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, si applicano, in quanto compatibili a tutte le forme di comunicazione
considerate nell'art. 12 del presente regolamento. Ad esse si applicano
altresì il divieto di pubblicità subliminale e le altre disposizioni dettate
dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.
2.
Le telepromozioni non possono essere inserite nel corso dei notiziari e
programmi di cui all'art. 7.
3.
Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere
distinte dal resto del
programma mediante la scritta <<messaggio promozionale>> per tutta
la loro durata.
Qui abbiamo un riferimento indiretto. Ancora una volta il legislatore, di
fronte alla proibizione di tecniche subliminali, sceglie di non approfondire il
problema. Come già nella legge Mammì (che pure ha il merito di avere esteso la
proibizione a tutte le trasmissioni radiotelevisive e stampa
contrariamente alla direttiva europea “Televisioni senza frontiere” che
limitava tale rigore solo alle comunicazioni commerciali) si traspone il divieto
senza nemmeno cambiare la forma o l’ordine dei termini utilizzati. Alla Mammì
seguirà poi la legge Maccanico sul riordino dell’emittenza radio e tivù, che
ripristinerà il limite esclusivamente in funzione commerciale.
dl
17/05/1996 n. 00000266
ELEZIONI
POSTE
E TELECOMUNICAZIONI
EDITORIA
E GIORNALI
Art.
3. Pubblicità elettorale.
1.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il
trentunesimo giorno precedente la data delle elezioni, è consentita
soltanto la
pubblicità elettorale che contenga
l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto
politico, al
contrassegno del soggetto
politico ed all'appartenenza
del soggetto
politico ad
una determinata forza
politica.
2. Sono sempre
vietate la propaganda e la pubblicità politiche ed elettorali contenenti prospettazioni
informative false,
scene o slogan
denigratori o
che usino
tecniche di suggestione dirette a promuovere
un'immagine negativa
dei competitori lesiva dei diritti della persona.
3.
Dalla data
di convocazione dei comizi elettorali è vietata la pubblicità
elettorale nella concessionaria pubblica.
4.
Le inserzioni
e gli
spot di
pubblicità elettorale
sono pubblicati o trasmessi
in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita
scritta <<pubblicità elettorale>>.
dm
13/07/1995 n. 00000385 [MOD]
POSTE
E TELECOMUNICAZIONI
Decreto
Ministeriale 13 luglio
1995, n.
385 (in Gazz. Uff., 18 settembre,
n. 218).
-- Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei
servizi audiotex e videotex.
Art.
3. Ingannevolezza.
1.
I servizi
audiotex e videotex non devono avere per oggetto la fornitura
di informazioni
o prestazioni errate,
inesistenti o non rispondenti alla
realtà e
non devono indurre in errore l'utente a causa
di omissioni, ambiguità
o esagerazioni non immediatamente e palesemente
riconoscibili come
tali. Per
le informazioni
o prestazioni relative
a dati,
fatti o circostanze
suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo, ed in particolare nel
corso di ventiquattro ore,
i servizi audiotex
e videotex devono contenere anche
l'indicazione della data
e dell'ora
a cui
risale l'aggiornamento delle
informazioni o prestazioni fornite. é escluso da
questo obbligo
di aggiornamento
l'eventuale indice
delle informazioni o prestazioni presenti sul servizio videotex.
2.
I servizi audiotex e videotex non devono essere di tipo tale da indurre
in errore circa il contenuto ed il costo delle informazioni o prestazioni
offerte. I
servizi, in
relazione alla
unicità o molteplicità delle informazioni
o delle prestazioni fornite e alla semplicità
o complessità dei
messaggi relativi, non devono essere irragionevolmente
prolungati o
contenere pause
che ne amplino artificiosamente
la durata o le modalità di accesso e consultazione. I
servizi, che offrono all'utente la possibilità di ricevere premi o altri
vantaggi, non
devono essere
strutturati in
modo da
far corrispondere la probabilità
di ottenere il premio o il vantaggio o l'ammontare del valore
di questi, in tutto o in parte, alla durata della chiamata telefonica.
3. I servizi
audiotex e
videotex non devono contenere messaggi subliminali.
La prova che la moratoria contro i messaggi subliminali è stata
affrontata in maniera frammentata ed inorganica la abbiamo con queste ultime due
leggi. Il primo rilievo che si deve
porre è la mancanza di omogeneità terminologica. Il termine suggestivo
ed il termine subliminale, anche se
vengono utilizzati con disinvoltura tanto da arrivare a parlare di suggestioni
subliminali, hanno in psicologia due significati molto diversi. Il comma 2
dell’art. 3 della legge 96 n. 266 intende proibire un tipo di impiego di
tecniche suggestive volto alla esclusiva denigrazione dell’avversario.
Ritenendo non soltanto lecita, ma indispensabile per lo sviluppo della
democrazia la possibilità di influenzare il proprio territorio elettorale con
argomentazioni di programma o ideologiche, la legge così come è congegnata
pone quest’arma tra quelle utilizzabili. Quello
che è interessante è osservare che qui è proibita una serie di comportamenti
che contenutisticamente non sono dissimili dal normale confronto politico
(denigrare l'avversario), ma che metodologicamente si attuano mediante "tecniche
di suggestione” e si riconoscono come “dirette a promuovere
un'immagine negativa
dei competitori lesiva dei diritti della persona”. Il
pleonasmo giuridico è evidente. Come si potrebbe ipotizzare un attacco politico
nei confronti di qualcuno e contemporaneamente ledere i suoi diritti soggettivi?
Indubbiamente la ratio del comma è
l’uso di tecniche di suggestione, ovvero l’uso di tecniche che sfuggono alla
consuetudine comunicativa e si caratterizzano per la loro atipicità percettiva.
Va da sè che le consuete forme di espressione, quelle percepibili e valutabili
senza particolari problemi, sono già sufficientemente regolamentate. Allora non
resta che applicare la legge su un campo che non ha gli stessi mezzi espressivi:
le tecniche subliminali. Ma anche qui si denotano le stesse mancanze ereditate
dalla legge dlt 74/92, ovvero mancanza di specificità, di controllo, di
sanzione e quant’altro, ovvero il peccato originale che possiamo far risalire
alla direttiva europea. Di
contro la normativa dm 385/95 utilizza consapevolmente il termine subliminale
nell’articolo 3, comma 3. L’articolo tratta del problema dell’ingannevolezza
e la presenza della specifica proibizione antisubliminale proprio sotto questa titolazione. Qui
si evidenzia il paradosso più macroscopico, tra le intenzioni del legislatore e
la matrice del comportamento che egli attua. Se nella legge Maccanico, madre di
tutte le leggine, si riserva questo
particolare tipo di proibizione esclusivamente alle comunicazioni commerciali,
non ha senso estendere tale divieto ad ogni comunicazione trasmissibile via
audiotext e videotext, ove la tendenza è, sì
quella di accorpare degli operatori economici per l’offerta di servizi
di diversa natura, in altre parola un canale di comunicazione tipicamente
commerciale come può essere Mediavideo, ma che non si esime dall’offrire
servizi anche a titolo gratuito (vedi ad esempio Televideo Rai). O si proibisce
la diffusione di emissioni subliminali di fatto o si restringe esplicitamente
tale moratoria alla comunicazione commerciale. Fare dei distinguo in base al
mezzo utilizzato risulta essere quantomeno incongruo, oltre che illegale.
In
ultima analisi, ripetendo che una serie di input possono essere dati ma lo
svilutto del discorso occhiegga da dietro le quinte, la panormanica sulle nostre
leggi a tutela dai messaggi subliminali fa emergere il nodo in tutta la sua
inestricabilità: o si taglia il tutto ovvero si proibisce, si destrive e si
sanziona nei dettagli il messaggio subliminale ( con un diverso aggancio
costituzionale ), o si sceglie di premetterne la diffusione, rifdconcoscendo a
questo attributo o mezzo di comunciazione la pari dignità con tutte le altre
forme (il dialetto, la comunicazione radiotelevisiva, testuale ed ipertestuale,
e quant'altro). Purtroppo non essendoci sensibilità sul problema, chi fa ed
emette messaggi subliminali, allo stato attale, non potrà mai essere condannato
per quello che lo stesso Stato non ha ben capito che reato è.
ALCUNI
TRA I PROVVEDIMENTI SIGNIFICATIVI DEL GARANTE PER L’EDITORIA:
GARED
14/03/1995 [MOD]
ELEZIONI-POSTE
E TELECOMUNICAZIONI-ENTI LOCALI-ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI
Radiodiffusione
sonora e televisiva.-Sezione II-Pubblicità elettorale.
Art.
10.
Divieto
di pubblicità elettorale.
1.
Si
considerano, oltre
agli spot
pubblicitari, trasmissioni pubblicitarie
vietate ai sensi
dell'art. 29 della legge 25
marzo 1993, n. 81:
a)
le trasmissioni
contenenti esclusivamente
elementi di
spettacolarizzazione, scene
artificiosamente accattivanti anche per la
non genuinità
di eventuali prospettazioni
informative, slogan, inviti al
voto non accompagnati da un'adeguata -- ancorché succinta --
presentazione politica
di candidati e o di programmi o di linee programmatiche;
b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare
rifiuto, le stesse tecniche di
suggestione indicate sotto la lettera a) per dare esclusivamente un'immagine
negativa dei competitori.
2.
Il divieto
di cui
al comma
1 non
si applica agli organi radiofonici dei partiti e dei movimenti politici.
3.
Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente
titolare di testata giornalistica che risulti registrata come
organo del
partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che
risulti indicata come tale
nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
4.
I partiti
ed i
movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività,
al Garante
per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato
regionale per
i servizi radiotelevisivi territorialmente competente
per il
luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.
GARED
18/04/1996
ELEZIONI-ENTI
LOCALI-POSTE E TELECOMUNICAZIONI-RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA-Sezione
II-Pubblicità elettorale.
Art.
12.
Limiti
della pubblicità elettorale.
1. Fermo il
generale divieto
di slogan
denigratori, di
prospettazioni informative false e di tecniche di suggestione volte a promuovere
un'immagine negativa dei
competitori, il messaggio
pubblicitario elettorale
può recare solo
l'esposizione di elementi oggettivi attinenti
alla denominazione
del soggetto politico, al
contrassegno del
soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico
ad una determinata forza
politica. Gli spot elettorali non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario.
2.
Gli spazi
degli spot
elettorali debbono essere
distinti da quelli dei
messaggi di pubblicità
commerciale ai quali non debbono essere accostati.
GARED
07/05/1996
ELEZION-REGIONI-EDITORIA
E GIORNALI-STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA-Sezione II-Pubblicità elettorale.
Art.
5.
Limiti
della pubblicità elettorale.
1. Fermo il
generale divieto
di slogan
denigratori, di
prospettazioni informative false e di tecniche di suggestione volte a promuovere
un'immagine negativa dei
competitori, il messaggio
pubblicitario elettorale
può recare
soltanto l'esposizione di elementi oggettivi
attinenti alla
denominazione del
soggetto politico, al contrassegno
del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una
determinata forza politica.
2.
Le inserzioni di pubblicità
elettorale sono pubblicate in modo distinto
rispetto agli
altri messaggi pubblicitari
della testata, debbono recare
la scritta <<pubblicità
elettorale>> ed indicare il loro autore.
Art.
12.
1. Fermo il
generale divieto
di slogan
denigratori, di
prospettazioni informative false e di tecniche di suggestione volte a promuovere
un'immagine negativa dei
competitori, il messaggio
pubblicitario elettorale
può recare solo
l'esposizione di elementi oggettivi attinenti
alla denominazione
del soggetto politico, al
contrassegno del
soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico
ad una determinata forza
politica. Gli spot elettorali non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario.
2.
Gli spazi
degli spot
elettorali debbono essere
distinti da quelli dei
messaggi di pubblicità
commerciale ai quali non debbono essere accostati.
Questi provvedimenti del Garante per l’editoria hanno il solo scopo di
illustrare come anche il Primo Referente che si incontra nel protocollo
procedurale a garanzia del rispetto della leale concorrenza, si limiti ad
applicare la lettera della legge senza interferire con
il normale andamento legiferativo del parlamento. Il rigoroso rispetto
delle reciproche attività può essere considerata una scusante valida in caso
di accavallamenti o conflitti di competenza, ma a nostro avviso qui ci sono gli
estremi perché il Garante approfondisca d’ufficio un fenomeno che in ultima
analisi non risulta di sua esclusiva competenza. La
presenza, fra i suoi compiti, dell’obbligo di sentenziare su un reato che
abbiamo visto possedere gli estremi, nella natura del diritto che lede, per una
attribuzione punitiva anche di tipo penale, dovrebbe quantomeno far riflettere
sulle conseguenze dell’attuale
errata impostazione di merito.
Dott.
Massimo Nicolino
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