LEGGI VIGENTI

In questa parte del sito si tratta un aspetto del problema che per la sua tecnicità non si può pretendere di esaurire in pochi righi. Il tema, più diffusamente e doviziosamente trattato in tutti i suoi aspetti formali è l'oggetto della tesi di laurea dal titolo "Aspetti giuridici dei messaggi subliminali". Questa tesi, che è all'origine di tutto il lavoro, è disponibile all'indirizzo www.lyberner.com (o .it). Utilizzate il motore di ricerca con le parole "SUBLIMINALE, GIURISPRUDENZA, LEGGI, ECC. ECC.". Dovreste poter trovare il testo integrale sull'argomento. Ciò che leggerete in questa parte è un estratto del suddetto lavoro. Ovviamente, benchè non sia stato oggetto di una ricerca approfondita che ne aggiorni il contenuto in maniera radicale, possiamo tranquillamnente affermare che nel panorama legislativo italiano non è intercorsa nessuna novità di rilevo che stravolga la panoramica qui riportata. Ciò che era valido per la mia tesi nel 1998 è valido tutt'ora. In caso qualcuno ritrovi qualcosa di inesatto o di non sufficientemente chiarito può tranquillamente comunicarmi l'informativa all'indirizzo che trova nei Crediti. Iniziamo la panoramica normativa con la descrizione delle principali fonti europee e nazionali che trattano l’ambito delle tecniche subliminali. La direttiva europea “Televisioni senza frontiere”, recita:


Art. 10
1.   La pubblicità televisiva deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed essere nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici.
2.   Gli spot pubblicitari devono costituire eccezioni.

3.   La pubblicità non deve utilizzare tecniche subliminali.  
4.   La pubblicità clandestina è vietata.

La Legge Mammì, non più in vigore, disponeva quanto segue:
Art.  15 comma 9

9.    E’ vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale.”  

10. E’ vietata la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che inducano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.”

La legge Maccanico sul riordino del sistema radiotelevisivo che abroga la precedente legge Mammì e tuttora in vigore, recita:
Art. 11
2.    E’ vietata la pubblicità radiotelevisiva che proponga o evochi rappresentazioni discriminatorie, o comunque offensive, delle differenze di sesso, di razza, di nazionalità, di convinzioni religiose e ideali o induca comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza e l’ambiente, o arrechi pregiudizio ai minorenni”
3.    La pubblicità radiotelevisiva deve essere riconoscibile come tale e distinguersi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione. A tal fine la trasmissione della pubblicità deve essere preceduta da u apposito annuncio che ne renda chiara la distinzione dal resto della produzione e seguita da un altro annuncio di ripresa della produzione stessa. I messaggi pubblicitari non possono, comunque, utilizzare lo stesso contesto scenico delle produzioni né essere presentati da conduttori di telegiornali o rubriche di attualità.
4.    La pubblicità radiotelevisiva non deve utilizzare messaggi cifrati, tecniche subliminali o che modifichino il volume audio della diffusione.”  

La direttiva europea ha tutti i vizi delle leggi da essa discendenti. Risulta ambigua, priva di riferimenti tecnici e di organismi di controllo, non rileva l’aspetto sanzionatorio, non chiarisce le responsabilità ove si riscontri una violazione. Va però osservato che si tratta di una norma di indirizzo che nelle intenzioni del Parlamento Europeo ha il compito di sensibilizzare gli organismi legislativi nazionali. L’attivazione di norme comunitarie, d’altra parte, nella grande maggioranza dei casi pone degli indirizzi ai quali ogni realtà deve uniformarsi senza snaturare le proprie Costituzioni. Il nostro paese ha avuto, come si evidenzia nei frammenti normativi qui riportati un atteggiamento confuso e altalenante. Ad un primo approccio che, pur conservando alcuni tratti di inefficacia, era un passo (forse casuale) nella direzione giusta, è seguita la Maccanico che ripristina un certa assonanza, per l'aspetto repressivo, con la direttiva europea. Da rimarcare, però, che anche qui si è avuto un piccolo passo nella giusta direzione. Si è passati da una dimensione tecnica puramente visiva, ottica, alla considerazione dell’aspetto audio. La comprensione nella normativa di possibili abusi a mezzo volume audio è un passo in più delle leggi che l’hanno preceduta. Un ulteriore osservazione va fatta a riguardo della parte riguardante le cosidette tecniche cifrate.  A tal proposito sarebbe stata molto utile una specificazione per il divieto a riguardo. A parte la difficoltà di considerare cifrato un messaggio prospettato mediante le tecniche subliminali (i messaggi cifrati non si presentano ipso facto come messaggi nascosti, mentre i messaggi subliminali sì), sarebbe particolarmente illuminante scoprire la ratio di questo divieto, e se c’è stata una intenzione di integrare il divieto sul subliminale con una ulteriore specificazione tecnica che, ammettimolo, non crediamo nelle possibilità del Parlamento. In ogni caso restano gran parte delle critiche mosse sia all’impostazione commerciale (totalmente ignorata) e alle carenze strutturali che di fatto inficiano l’efficacia della legge. Passiamo ora all’esame delle tracce in altre norme che  regolamentano campi particolari. Riscontreremo come la disomogeneità e il caos interpretativo, al pari del sonno della ragione abbiano generato dei mostri. Questa sezione è dedicata a tutti i provvedimenti attualmente in vigore che recano disposizioni discendenti dall’art. 15 comma 9 della legge 233/90 (Mammì) e della successiva Maccanico.

dlt 25/01/1992 n. 00000074  
PUBBLICITÀ  
Art. 4 Trasparenza della Pubblicità.  
1. la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mazze stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico con, modalità grafiche di evidente percezione.  
2. I termini <<garanzia>>, <<garantito>> e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta, deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.

3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

Il decreto attua la normativa europea contro la pubblicità ingannevole. E’ il primo atto normativo che, ispirato dal political correct deal europeo, pone al centro della tutela non le industrie produttive ma il cittadino consumatore. Si tratta di una atto che arriva dopo un vuoto durato diversi anni e che ha suscitato numerose critiche per l’approccio tutelare nei confronti delle realtà produttive a discapito degli individui consumatori. Diverse critiche si possono muovere anche a questa impostazione. A prescindere dalla erroneità della fonte, il Ministero delle poste e telecomunicazioni, si dovrebbe spiegare che cosa sia un messaggio subliminale, sotto quali forme è possibile trovarlo e perché lo si deve vietare, ricordando che l’art. 21 Cost. tutela ogni forma espressiva. Ultima , ma non l’ultima, ad ogni proibizione si accompagnano, come già detto,  delle sanzioni. Nella lettera della legge non si trovano gli estremi per provvedere, una volta attribuite le responsabilità del caso, alle punizioni, sia economiche, sia penali.  

dm       09/12/1993 n. 00000581 [MOD]
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
PUBBLICITA'  
Art. 13. Norme in materia di comunicazioni promozionali.  
1. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 10 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano, in quanto compatibili a tutte le forme di comunicazione considerate nell'art. 12 del presente regolamento.  Ad esse si applicano altresì il divieto di pubblicità subliminale e le altre disposizioni dettate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.  
2. Le telepromozioni non possono essere inserite nel corso dei notiziari e programmi di cui all'art. 7.  
3. Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere   distinte   dal resto del programma mediante la scritta <<messaggio promozionale>> per tutta la loro durata.  

Qui abbiamo un riferimento indiretto. Ancora una volta il legislatore, di fronte alla proibizione di tecniche subliminali, sceglie di non approfondire il problema. Come già nella legge Mammì (che pure ha il merito di avere esteso la proibizione a tutte le trasmissioni radiotelevisive e stampa contrariamente alla direttiva europea “Televisioni senza frontiere” che limitava tale rigore solo alle comunicazioni commerciali) si traspone il divieto senza nemmeno cambiare la forma o l’ordine dei termini utilizzati. Alla Mammì seguirà poi la legge Maccanico sul riordino dell’emittenza radio e tivù, che ripristinerà il limite esclusivamente in funzione commerciale.  

dl 17/05/1996 n. 00000266
ELEZIONI
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
EDITORIA E GIORNALI
Art. 3. Pubblicità elettorale.
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il   trentunesimo   giorno precedente la data delle elezioni, è consentita   soltanto   la   pubblicità   elettorale   che   contenga l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto   politico,   al   contrassegno del  soggetto  politico  ed all'appartenenza  del  soggetto  politico  ad  una  determinata forza politica.  

2.  Sono  sempre vietate la propaganda e la pubblicità politiche ed elettorali  contenenti  prospettazioni  informative  false,  scene  o slogan  denigratori  o  che  usino  tecniche di suggestione dirette a promuovere  un'immagine  negativa  dei competitori lesiva dei diritti della persona.  

3.  Dalla  data  di convocazione dei comizi elettorali è vietata la pubblicità elettorale nella concessionaria pubblica.
4.   Le  inserzioni  e  gli  spot  di  pubblicità  elettorale  sono pubblicati  o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta <<pubblicità elettorale>>.

dm 13/07/1995 n. 00000385 [MOD] 
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
Decreto  Ministeriale  13  luglio  1995,  n.  385  (in Gazz. Uff., 18 settembre,  n.  218).  -- Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex.  
Art. 3. Ingannevolezza.  
1.  I  servizi  audiotex e videotex non devono avere per oggetto la fornitura  di  informazioni  o  prestazioni errate, inesistenti o non rispondenti  alla  realtà  e  non devono indurre in errore l'utente a causa  di  omissioni,  ambiguità  o esagerazioni non immediatamente e palesemente   riconoscibili   come   tali.   Per  le  informazioni  o prestazioni  relative  a  dati,  fatti  o circostanze suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo, ed in particolare nel corso di ventiquattro  ore,  i  servizi  audiotex  e videotex devono contenere anche   l'indicazione   della   data   e   dell'ora   a   cui  risale l'aggiornamento  delle  informazioni o prestazioni fornite. é escluso da   questo   obbligo   di  aggiornamento  l'eventuale  indice  delle informazioni o prestazioni presenti sul servizio videotex.  
2.  I servizi audiotex e videotex non devono essere di tipo tale da indurre in errore circa il contenuto ed il costo delle informazioni o prestazioni   offerte.   I  servizi,  in  relazione  alla  unicità  o molteplicità  delle  informazioni  o delle prestazioni fornite e alla semplicità  o  complessità  dei  messaggi relativi, non devono essere irragionevolmente   prolungati  o  contenere  pause  che  ne  amplino artificiosamente  la durata o le modalità di accesso e consultazione. I  servizi, che offrono all'utente la possibilità di ricevere premi o altri  vantaggi,  non  devono  essere  strutturati  in  modo  da  far corrispondere  la  probabilità di ottenere il premio o il vantaggio o l'ammontare  del  valore  di questi, in tutto o in parte, alla durata della chiamata telefonica.  

3.  I  servizi  audiotex  e  videotex non devono contenere messaggi subliminali.

La prova che la moratoria contro i messaggi subliminali è stata affrontata in maniera frammentata ed inorganica la abbiamo con queste ultime due leggi.  Il primo rilievo che si deve porre è la mancanza di omogeneità terminologica. Il termine suggestivo ed il termine subliminale, anche se vengono utilizzati con disinvoltura tanto da arrivare a parlare di suggestioni subliminali, hanno in psicologia due significati molto diversi. Il comma 2 dell’art. 3 della legge 96 n. 266 intende proibire un tipo di impiego di tecniche suggestive volto alla esclusiva denigrazione dell’avversario. Ritenendo non soltanto lecita, ma indispensabile per lo sviluppo della democrazia la possibilità di influenzare il proprio territorio elettorale con argomentazioni di programma o ideologiche, la legge così come è congegnata pone quest’arma tra quelle utilizzabili. Quello che è interessante è osservare che qui è proibita una serie di comportamenti che contenutisticamente non sono dissimili dal normale confronto politico (denigrare l'avversario), ma che metodologicamente si attuano mediante "tecniche di suggestione” e si riconoscono come “dirette a promuovere  un'immagine  negativa  dei competitori lesiva dei diritti della persona”. Il pleonasmo giuridico è evidente. Come si potrebbe ipotizzare un attacco politico nei confronti di qualcuno e contemporaneamente ledere i suoi diritti soggettivi? Indubbiamente la ratio del comma è l’uso di tecniche di suggestione, ovvero l’uso di tecniche che sfuggono alla consuetudine comunicativa e si caratterizzano per la loro atipicità percettiva. Va da sè che le consuete forme di espressione, quelle percepibili e valutabili senza particolari problemi, sono già sufficientemente regolamentate. Allora non resta che applicare la legge su un campo che non ha gli stessi mezzi espressivi: le tecniche subliminali. Ma anche qui si denotano le stesse mancanze ereditate dalla legge dlt 74/92, ovvero mancanza di specificità, di controllo, di sanzione e quant’altro, ovvero il peccato originale che possiamo far risalire alla direttiva europea. Di contro la normativa dm 385/95 utilizza consapevolmente il termine subliminale nell’articolo 3, comma 3. L’articolo tratta del problema dell’ingannevolezza e la presenza della specifica proibizione antisubliminale proprio sotto questa  titolazione. Qui si evidenzia il paradosso più macroscopico, tra le intenzioni del legislatore e la matrice del comportamento che egli attua. Se nella legge Maccanico, madre di tutte  le leggine, si riserva questo particolare tipo di proibizione esclusivamente alle comunicazioni commerciali, non ha senso estendere tale divieto ad ogni comunicazione trasmissibile via audiotext e videotext, ove la tendenza è, sì  quella di accorpare degli operatori economici per l’offerta di servizi di diversa natura, in altre parola un canale di comunicazione tipicamente commerciale come può essere Mediavideo, ma che non si esime dall’offrire servizi anche a titolo gratuito (vedi ad esempio Televideo Rai). O si proibisce la diffusione di emissioni subliminali di fatto o si restringe esplicitamente tale moratoria alla comunicazione commerciale. Fare dei distinguo in base al mezzo utilizzato risulta essere quantomeno incongruo, oltre che illegale. In ultima analisi, ripetendo che una serie di input possono essere dati ma lo svilutto del discorso occhiegga da dietro le quinte, la panormanica sulle nostre leggi a tutela dai messaggi subliminali fa emergere il nodo in tutta la sua inestricabilità: o si taglia il tutto ovvero si proibisce, si destrive e si sanziona nei dettagli il messaggio subliminale ( con un diverso aggancio costituzionale ), o si sceglie di premetterne la diffusione, rifdconcoscendo a questo attributo o mezzo di comunciazione la pari dignità con tutte le altre forme (il dialetto, la comunicazione radiotelevisiva, testuale ed ipertestuale, e quant'altro). Purtroppo non essendoci sensibilità sul problema, chi fa ed emette messaggi subliminali, allo stato attale, non potrà mai essere condannato per quello che lo stesso Stato non ha ben capito che reato è.  

ALCUNI TRA I PROVVEDIMENTI SIGNIFICATIVI DEL GARANTE PER L’EDITORIA:

GARED    14/03/1995 [MOD]  
ELEZIONI-POSTE E TELECOMUNICAZIONI-ENTI LOCALI-ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI  
Radiodiffusione sonora e televisiva.-Sezione II-Pubblicità elettorale.  
Art. 10.  
Divieto di pubblicità elettorale.  
1.    Si  considerano,  oltre  agli  spot  pubblicitari, trasmissioni pubblicitarie  vietate  ai sensi  dell'art.  29 della legge 25 marzo 1993, n. 81:  

a) le   trasmissioni   contenenti   esclusivamente  elementi  di spettacolarizzazione,  scene  artificiosamente accattivanti anche per la  non  genuinità  di  eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti  al  voto non accompagnati da un'adeguata -- ancorché succinta --  presentazione  politica  di candidati e o di programmi o di linee  programmatiche;    
b)  le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto,  le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera a) per dare esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.    
2.  Il  divieto  di  cui  al  comma  1  non  si applica agli organi radiofonici dei partiti e dei movimenti politici.  

 
3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente  titolare di testata giornalistica che risulti registrata come  organo  del  partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che  risulti  indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.  
 
4.  I  partiti  ed  i  movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività,  al  Garante  per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato  regionale  per  i  servizi radiotelevisivi territorialmente competente  per  il  luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

GARED    18/04/1996  
ELEZIONI-ENTI LOCALI-POSTE E TELECOMUNICAZIONI-RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA-Sezione II-Pubblicità elettorale.  
Art. 12.  
Limiti della pubblicità elettorale.  

1.   Fermo   il   generale   divieto   di  slogan  denigratori,  di prospettazioni informative false e di tecniche di suggestione volte a promuovere   un'immagine   negativa  dei  competitori,  il  messaggio pubblicitario  elettorale  può  recare solo l'esposizione di elementi oggettivi  attinenti  alla  denominazione  del  soggetto politico, al contrassegno  del  soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico  ad  una determinata forza politica. Gli spot elettorali non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario.  

2.  Gli  spazi  degli  spot  elettorali  debbono essere distinti da quelli  dei  messaggi  di pubblicità commerciale ai quali non debbono essere accostati.  

GARED    07/05/1996  
ELEZION-REGIONI-EDITORIA E GIORNALI-STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA-Sezione II-Pubblicità elettorale.  
Art. 5.  
Limiti della pubblicità elettorale.  

1.   Fermo   il   generale   divieto   di  slogan  denigratori,  di prospettazioni informative false e di tecniche di suggestione volte a promuovere   un'immagine   negativa  dei  competitori,  il  messaggio pubblicitario   elettorale   può  recare  soltanto  l'esposizione  di elementi   oggettivi   attinenti   alla  denominazione  del  soggetto politico,  al  contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica.  

2.  Le  inserzioni di pubblicità elettorale sono pubblicate in modo distinto  rispetto  agli  altri  messaggi pubblicitari della testata, debbono  recare  la  scritta <<pubblicità elettorale>> ed indicare il loro autore.  

Art. 12.  
1.   Fermo   il   generale   divieto   di  slogan  denigratori,  di prospettazioni informative false e di tecniche di suggestione volte a promuovere   un'immagine   negativa  dei  competitori,  il  messaggio pubblicitario  elettorale  può  recare solo l'esposizione di elementi oggettivi  attinenti  alla  denominazione  del  soggetto politico, al contrassegno  del  soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico  ad  una determinata forza politica. Gli spot elettorali non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario.  

2.  Gli  spazi  degli  spot  elettorali  debbono essere distinti da quelli  dei  messaggi  di pubblicità commerciale ai quali non debbono essere accostati.  

Questi provvedimenti del Garante per l’editoria hanno il solo scopo di illustrare come anche il Primo Referente che si incontra nel protocollo procedurale a garanzia del rispetto della leale concorrenza, si limiti ad applicare la lettera della legge senza interferire con   il normale andamento legiferativo del parlamento. Il rigoroso rispetto delle reciproche attività può essere considerata una scusante valida in caso di accavallamenti o conflitti di competenza, ma a nostro avviso qui ci sono gli estremi perché il Garante approfondisca d’ufficio un fenomeno che in ultima analisi non risulta di sua esclusiva competenza. La presenza, fra i suoi compiti, dell’obbligo di sentenziare su un reato che abbiamo visto possedere gli estremi, nella natura del diritto che lede, per una attribuzione punitiva anche di tipo penale, dovrebbe quantomeno far riflettere sulle conseguenze  dell’attuale errata impostazione  di merito.  
Dott. Massimo Nicolino

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